LA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA SOGGETTA AD IVA

31/08/2010
In risposta ad un apposito interpello del GSE (gestore servizi energetici), l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 88/E del 25/08/2010 ha chiarito il trattamento ai fini IVA della tariffa omnicomprensiva erogata in relazione alla cessione di energia da parte di soggetti che svolgono attività commerciale o agricola, ai sensi degli art. 2135 e 2195 del c.c. Come è noto, in base al decreto 18 dicembre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente, l’immissione in rete di energia prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 Kw e mediante impianti alimentati da altre fonti rinnovabili (con esclusione di quella solare) di potenza annua non superiore a 1 Mw, entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2007, dà diritto, in alternativa ai certificati verdi, ad una tariffa omnicomprensiva di entità variabile in base ad apposite condizioni. Per l’Agenzia delle Entrate, la corresponsione della tariffa, a fronte della vendita dell’energia, ancorché comprendente una parte a titolo di incentivo ed un’altra a titolo di corrispettivo (da qui la definizione di “omnicomprensiva”), realizza il presupposto di atto a titolo oneroso rilevante ai fini dell’IVA, a norma degli artt. 1 e 2 del DPR 633/72.
Area fiscale
curata da
MARCO OTTONE