LAVORO - L'INFORTUNIO AGRICOLO DEL COLTIVATORE DIRETTO

01/04/2010
Si considera infortunio sul lavoro l’evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Dal requisito dell’abitualità, richiesto per la sussistenza del rischio da infortuni in agricoltura, è esclusa ogni attività saltuaria, sporadica ovvero occasionale. Gli elementi che caratterizzano l’infortunio sono quindi tre: la causa violenta, l’occasione di lavoro, la lesione. Per causa violenta s’intende un fatto esterno che agisce rapidamente determinando la lesione. Parlando di occasione di lavoro si fa riferimento al rischio professionale, nel senso che dev’essere il lavoro a determinare il rischio di cui l’infortunio è conseguenza. Come lesione s’intende qualsiasi alterazione fisica o psichica dell’organismo del lavoratore che ne diminuisca l’attitudine generica al lavoro. Le modalità operative della denuncia per infortunio agricolo da presentare all’INAIL sono le stesse previste per l’industria. Il titolare di azienda diretto-coltivatrice è tenuto a denunciare entro due giorni dall’evento, all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni occorso a se ed ai suoi coadiuvanti familiari. Ove l’inabilità si prolunghi al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo. In caso di morte o pericolo di morte, la denuncia va fatta entro 24 ore. L’indennità di temporanea viene erogata, a partire dal quinto giorno di astensione dal lavoro. L’Istituto assicuratore, una volta constatato la guarigione clinica, comunica la data della cessazione dell’inabilità temporanea e se siano prevedibili o meno conseguenze di carattere permanente.
Area patronato
curata da
PAOLA ROSSI