APPROVATE LE LINEE GUIDA PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE

03/04/2014

Si rende noto che lo scorso 20 febbraio, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni ha approvato le “Linee Guida per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere”, allo scopo di uniformare sull’intero territorio nazionale l’offerta formativa pubblica per il contratto di apprendistato professionalizzante.
Queste infatti regolamentano durata, contenuti e modalità di realizzazione della formazione “pubblica” che le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, devono mettere a disposizione di aziende e lavoratori per fornire all’apprendista le c.d. “competenze di base e trasversali” (ad integrazione della formazione professionalizzante svolta all’interno delle aziende). Si tratta di un primo ma, a nostro avviso, non ancora sufficiente tentativo, di uniformare sull’intero territorio nazionale e di semplificare la disciplina di dettaglio del contratto di apprendistato professionalizzante.
Si riassumono qui di seguito le previsioni principali:
a. la formazione di base e trasversale è da intendersi obbligatoria se è così definita dalla normativa regionale o contrattuale e se è realmente “disponibile” (e cioè formalmente approvata e finanziata dalla regione, che consenta all’impresa l’iscrizione dell’apprendista al corso e l’avvio dell’attività di formazione entro 6 mesi dall’assunzione);
b. la durata dell’offerta formativa pubblica per l’intero periodo di apprendistato è correlata al titolo di studio dell’apprendista al momento dell’assunzione: 120 ore per i giovani privi di titolo; 80 per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria o di qualifica o diploma; 40 per i laureati (o titolo equivalente);
c. la durata dei moduli può esser ridotta se i giovani hanno già frequentato corsi formativi in precedenti rapporti di apprendistato;
d. la formazione deve avere come contenuti la sicurezza sul lavoro, l’organizzazione aziendale, i diritti ed i doveri, la competenza digitale e gli elementi della professione;
e. il momento formativo, di regola all’inizio del rapporto, può essere svolto anche “a distanza”;
f. in alternativa alla formazione pubblica, l’insegnamento può essere effettuato direttamente dalle imprese se in possesso di “standard minimi” (locali, risorse umane);
g. il piano formativo individuale viene considerato obbligatorio per l’acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali e specialistiche;
h. la formazione deve essere registrata dal datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino (o su documento equivalente o sulla modulistica prevista dal contratto collettivo);
i. le imprese con più sedi operative possono adottare la disciplina sull’offerta formativa di base e trasversale della Regione in cui si trova la loro sede legale.

Mario Rendina

Area previdenziale
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MARIO RENDINA