CASE RURALI DA CERTIFICARE IN CATASTO

03/08/2011

I fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità di cui all’articolo 9 e D.L.10 557/1993 dovranno essere iscritti nelle categorie catastali
individuate dalla Cassazione ovvero A 6 e D10 entro il 30 settembre prossimo. Lo prevede l’articolo 7 D.L. 70/2011 (decreto sviluppo) convertito in legge 12/7/2011 n. 106, che ha accolto, in pratica, la tesi già affermata della Corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 18565 del 21/08/2009.

L’articolo 7, comma 2bis-2quater, della norma sopraccitata prevede ora un nuovo adempimento e cioè una comunicazione da presentare all’Agenzia del Territorio corredata da un’autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di cui D.L. 557/93.
Entro il 20 novembre l’Agenzia del Territorio dovrà, previa verifica dei requisiti, convalidare le autocertificazioni presentate e attribuire le categorie A6 o D10. Tuttavia va detto che l’Agenzia può rifiutare la domanda predisposta dal contribuente entro il 20 novembre 2012, mediante
provvedimento motivato, e in tal caso il contribuente dovrà versare le imposte dovute nonché gli interessi e le sanzioni raddoppiate.
Stando il contesto ora descritto, si potranno presentare le seguenti situazioni:
– Per i fabbricati segnalati in mappa nel catasto terreni non scatta l’obbligo di farli transitare nel catasto fabbricati, per queste costruzioni
riteniamo che si debba fare nulla, in quanto nessuna norma  di legge prevede l’obbligo dell’iscrizione al catasto fabbricati.
– I fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati, a loro volta devono essere scomposti in due categorie:
A) quelli accatastati nelle categorie A6 e D10, per i quali nulla deve essere fatto
B) i fabbricati classificati in altre categorie, per i quali, invece, è necessaria la domanda di variazione di categoria catastale.

In conclusione, una costruzione rurale, iscritta al catasto in categorie diverse da A6 o D10, non potrà beneficiare nemmeno dell’ esclusione  dalle imposte sul reddito ICI degli oneri di urbanizzazione, e così via.


 
Area previdenziale
curata da
MARIO RENDINA