Verifiche sanitarie straordinarie per gli invalidi

01/09/2010
L’Inps con la circolare n. 76 del 22 giugno scorso ha fornito una serie di linee guida per procedere al programma di verifica straordinaria da effettuare nel 2010 nei confronti di 100.000 titolari di prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità civile. Il campione di soggetti interessati alla verifica sanitaria è determinato direttamente dall’Istituto, e riguarderà: 1- i titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni, con prestazione antecedente al 1° aprile 2007; 2- i titolari di assegno mensile (invalidi parziali) di età compresa tra 56 e 60 anni, con prestazione antecedente al 1° aprile 2007. Non rientrano nel piano di verifica: – i soggetti (invalidi, ciechi e sordomuti) che hanno visto trasformare la prestazione in assegno o pensione sociale al compimento di 65 anni; – i soggetti con gravi menomazioni o patologie così come previsto dal D. interministeriale 2 agosto 2007 (G.U. 225/2007); – la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano. A differenza delle precedenti verifiche, le Direzioni Regionali dell’INPS sono investite del compito di rapportarsi con le ASL per il recupero e la messa a disposizione dei Centri Medico-Legali dei fascicoli sanitari relativi ai soggetti interessati alle verifiche. Inoltre, l’INPS ha previsto, prima ancora delle comunicazioni di convocazione a visita, che i soggetti interessati ricevano una lettera raccomandata con invito a far pervenire, entro 15 gg. dalla data di ricezione, al Centro Medico-Legale, la documentazione sanitaria posseduta, utile per una preventiva valutazione dello stato invalidante. L’iter di accertamento a visita avverrà secondo calendari stabiliti dall’Istituto e riguarderanno quei casi in cui il soggetto, entro 15 gg., non invii alcuna documentazione o la stessa sia considerata insufficiente. Il sistema di chiamata a visita si articola nel seguente modo: 1. gli invalidi da verificare riceveranno direttamente dall’INPS una lettera di convocazione a visita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento; 2. la comunicazione conterrà luogo, data ed ora della visita, le informazioni circa la documentazione da portare, come chiedere la visita domiciliare e come segnalare il caso di ricovero nonchè i provvedimenti derivanti dalla mancata prestazione a visita; 3. le visite mediche sono effettuate presso il Centro Medico Legale INPS in cui risiede l’interessato ed alla visita è possibile farsi assistere da un medico di fiducia; 4. in caso di impossibilità del soggetto di recarsi a visita ambulatoriale (impedimento fisico o perché ricoverato) entro 7 gg. dalla data di convocazione l’interessato deve fare pervenire idonea documentazione (richiesta di visita a domicilio o presso la struttura di degenza) al Centro Medico Legale; 5. il rifiuto di sottoporsi a visita o l’assenza alla stessa, senza giustificato motivo, ha come primo effetto la sospensione della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla data della visita e la revoca della prestazione trascorsi 90 gg. dalla sospensione; 6. nei 90 gg. di sospensione il soggetto può presentare documentazione sanitaria e/o chiedere di essere sottoposto a visita. In questo caso la Commissione Medica potrà decidere direttamente sulla base della documentazione presentata o prevedere una convocazione per la visita; 7. nei 90 gg. di sospensione la sede INPS dovrà effettuare la verifica della regolarità del processo di spedizione della raccomandata e procedere ad un nuovo invio in caso, ad esempio, di discordanza di indirizzo negli archivi; 8. la raccomandata regolarmente recapitata ed eventualmente giacente non fa venir meno il procedimento di sospensione e di revoca; 9. ai fini del giudizio medicolegale, possono essere richiesti, oltre alla visita. Anche ulteriori accertamenti specialistici presso strutture INPS o esterne convenzionate; 10. il verbale sanitario deve essere definito in procedura entro 72 ore dalla visita ed i provvedimenti devono essere inviati per posta agli interessati; 11. terminato l’iter sanitario è compito dell’unità organizzativa INPS procedere: alla ricostituzione delle prestazioni se viene riconosciuto uno stato di invalidità di minore gravità; ripristinare le prestazioni sospese; revocare le prestazioni.
Area pensionati
curata da
PAOLA ROSSI