DM n.5396 del 27/11/2008 e D.M. n.4707 del 04/08/2010

01/10/2010
Recentemente è stato pubblicato il D.M. 4707 del 04/08/2010 che semplifica, rispetto alla campagna 2009, l’applicazione del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce) destinati ad usi alternativi alla distillazione. Gli usi alternativi possibili sono i seguenti: • uso agronomico diretto, mediante la distribuzione sui terreni agricoli, nel limite di 3000 kg per ettaro di superficie agricola risultante dal fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico; • uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti; • uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili; • uso farmaceutico; • uso cosmetico. L’interesse delle aziende agricole è sicuramente rivolto all’uso all’uso agronomico diretto o indiretto. Le Regione Piemonte stabilisce tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico relazione al mantenimento della fertilità del suolo e della struttura delle superfici agricole utilizzate. I produttori di vino da uve fresche, da mosto di uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione possono sfruttare gli usi alternativi per vinacce vergini (comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, anche in frazioni separate) e le fecce, provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione, mediante l’uso agronomico (interramento previo spandimento) sulle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale. L’uso agronomico è vietato: • entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua; • sui terreni gelati, innevati e saturi d’acqua; • tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola (si invitano gli associati interessati a verificare presso i nostri uffici la localizzazione delle proprie superfici agricole); • nei terreni già interessati, nello stesso anno, da spandimento di altri materiali quali fanghi, residui di allevamento, residui di frantoi oleari, ecc.; • nei terreni sottoposti a tutela da normativa UE, leggi nazionali e regionali o per effetto di provvedimento di autorità pubbliche. I tempi per l’esecuzione delle operazioni sono i seguenti: - entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale per le vinacce; - entro 30 giorni dalla data del loro ottenimento per le fecce. I controlli saranno svolti dall’ICQRF, dal Corpo forestale dello Stato, dalla Regione, dall’Agenzia delle Dogane. La Regione Piemonte ha predisposto apposita modulistica per la comunicazione dell’uso alternativo dei sottoprodotti. Tale modulistica è disponibile presso i nostri uffici, pertanto gli associati sono invitati a rivolgersi ai tecnici vitivinicoli.

Area vitivinicolo
curata da
MARCO VISCA