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FEBBRAIO 2013

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NOTIZIARIO

SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

ASPI

È

un’indennitàmensile erogata ai lavoratori dipendenti del set-tore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative. I requisiti sono lo stato di disoccupazione involontario, non derivante da dimissioni o risoluzioni consensuali; 2 anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contributi versati nel biennio prece-dente l’inizio della disoccupazione. L’indennità è mensile ed è rap-portata al 75% della retribuzione media mensile del lavoratore, de-terminata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ul-timi due anni. Se la retribuzione del lavoratore è superiore a 1.180 euro spetta un ulteriore 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e 1.180 euro. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo (per il 2.012 era pari a 1.119,32 euro). La durata della prestazione ha articolazione diverse per gli anni dal 2013 al 2016. Per il 2013 la durata è di 8 mesi per la-voratori con età inferiore a 50 anni e 12 mesi per chi ha più di 50 anni. La domanda si presenta in via telematica entro due mesi dal-l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità spetta dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro nel caso di domanda presentata entro l’8° giorno.

MINI ASPI

A

lla MINI ASPI – che sostituisce l’indennità di disoccu-pazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti a de-correre dal 1° gennaio 2013 – si applica la stessa disci-plina dell’indennità di disoccupazione Aspi per quanto attiene a destinatari, retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione, misura e decorrenza della prestazione, modalità e tempi di presentazione della domanda.

Occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione da atti-vità lavorativa negli ultimi 12 mesi, mentre non è più neces-sario, invece, il requisito delle 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

L’indennità si corrisponde mensilmente per un numero di set-timane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell’ul-timo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordi-nato è necessario fare la comunicazione all’Inps e l’indennità è sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 5 giorni.

È

una prestazione economica a do-manda erogata esclusivamente nell’anno 2013 in favore dei lavo-ratori dipendenti al fine di indennizzare periodi di disoccupazione relativi all’anno 2012.

Spetta a tutti i lavoratori che nel 2013, se-condo la precedente disciplina, avrebbero potuto presentare domanda di indennità disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti e beneficiare della presta-zione per i periodi di disoccupazione dell’anno 2012.

I requisiti sono un’anzianità assicurativa di due anni e almeno 78 giornate di la-voro subordinato nell’anno 2012. Non si richiede lo stato di disoccupa-zione al momento della presentazione della domanda.

Spetta un’indennità la cui durata è pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012, nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale 52 (nu-mero massimo di settimane presenti in un anno), le settimane lavorate e le setti-mane non indennizzabili o già indenniz-zate ad altro titolo.

La misura della prestazione è pari: - al 75% della retribuzione media mensile imponibile (ai fini previdenziali) degli ultimi due anni, se questa è pari o infe-riore ad euro 1.180. L’importo della pre-stazione non può comunque superare un

limite massimo stabilito annualmente per legge.

- al 75% di euro 1.180 sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e l’importo di euro 1.180, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore ad euro 1.180. L’importo della prestazione non può co-munque superare un limite massimo sta-bilito annualmente per legge.

Il pagamento avviene in un’unica solu-zione ed è comprensivo degli ANF se spettanti.

Per il riconoscimento dell’indennità di di-soccupazione MINI ASPI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la do-manda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica entro il 31 marzo 2013. Si ricorda che essendo festivi sia il 31 marzo 2013 che il 1° aprile 2013 l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, è in base alle vigenti dispositive, il 2 aprile 2013.

Al via l’assicurazione sociale per l’impiego: ASPI e MINI ASPI

D

al 1° gennaio 2013 le due nuove indennità di disoccupazione in-trodotte dalla legge di riforma 92/2012, la c.d. Riforma Fornero, e de-nominate ASPI (assicurazione sociale per l’impiego) e MINI ASPI, sostitui-ranno a tutti gli effetti le attuali presta-zioni di disoccupazione ordinaria non

agricola a requisiti normali, disoccupa-zione ordinaria non agricola a requisiti ridotti, disoccupazione speciale edile e mobilità.

Sono destinatari delle nuove indennità tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di coopera-tiva che abbiano stabilito, con la propria

adesione o successivamente all’instaura-zione del rapporto assicurativo, un rap-porto di lavoro in forma subordinata. Continua a trovare applicazione la disci-plina che regola la disoccupazione ordi-naria agricola (102 gg. nel biennio), mentre la disoccupazione a requisiti ri-dotti agricola (78 gg.) è stata abrogata.

MINI ASPI 2012

Scadenza 2 aprile

aratro N 02-2013_Layout 1 06/02/13 18.28 Pagina 10

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