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FEBBRAIO 2013

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Dal 1837 guardiamo al futuro con gli occhi dei nostri clienti

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CASALONE s.r.l. CASALONE s.r.l.

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Sede di Alessandria 15073 Castellazzo Bormida (AL) Via Baudolino Giraudi Tel. 0131 278501 e-mail: info@casalonefelice.it

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Lavoratori in nero: l’agricoltura è il settore più a rischio

U

n comunicato della presi-denza dell’Inps rende noto che “nei primi undici mesi del 2012 è stato accertato più di un miliardo di euro per contri-buti non versati nel corso di oltre 73 mila ispezioni, che hanno portato alla scoperta di 61 mila lavoratori in nero”. “Il numero totale delle ispezioni effettuate -prosegue il comunicato - è pas-sato dalle 65.828 del periodo gennaio-novembre del 2011 alle 73.011 dello stesso pe-riodo 2012, i lavoratori in nero e irregolari intercettati sono pas-sati da 50.056 a 61.010 ed in-fine l’accertato lordo è passato da 862.617.441 euro a 1.030.402.583 euro per lo stesso periodo del 2012”. “Le fattispecie più frequenti delle ispezioni effettuate - è scritto inoltre nella nota dell’Inps - ri-guardano la costituzione di falsi rapporti di lavoro in agricoltura per ottenere prestazioni a so-stegno del reddito non dovute. in questi ultimi tre anni sono stati annullati quasi mezzo milione di contratti di lavoro fittizi”.

C

on circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 la Dire-zione Generale per l’attività ispettiva del Mini-stero del Lavoro ha fornito indicazioni opera-tive al proprio personale di vigilanza in merito alle modifiche introdotte dalla Legge 92/2012 (cosid-detta riforma Fornero) al lavoro occasionale acces-sorio ( voucher ). Come si ricorderà, la legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012) ha riscritto le regole in materia di lavoro accessorio dettate dagli ar-ticoli 70 e seguenti del D.Lgs. 276/2003 (cd. riforma Biagi).

Per quanto riguarda le imprese agricole (con volume di affari superiore a 7.000 euro annui), le novità ri-guardano:

• i soggetti utilizzabili – non è più possibile utiliz-zare prestazioni occasionali accessorie rese da casa-linghe (ma solo da studenti e pensionati); • i compensi massimi – i compensi del prestatore non possono superare complessivamente (e non più con riferimento a ciascun committente) i 5.000 euro annui;

• il valore del buono – il voucher (10 euro) diviene orario, ossia corrisponde al compenso minimo do-vuto per un’ora di lavoro (in precedenza, invece, il compenso poteva essere liberamente pattuito dalle parti).

Al riguardo il Ministero del Lavoro, con la citata cir-colare, ha fornito le seguenti precisazioni:

1. l’occasionalità della prestazione è delineata sostan-zialmente dal rispetto del limite del compenso mas-simo complessivamente percepibile da ciascun presta-tore nel corso dell’anno solare, pari a 5.000 euro indi-pendentemente dal numero dei committenti; in altre parole la natura occasionale della prestazione è sostan-zialmente dimostrata dalla sola circostanza che non si sia superato il limite reddituale predetto; è consiglia-bile, anche al fine di limitare il rischio sanzionatorio, che il committente si faccia rilasciare apposita dichia-razione di responsabilità da parte del prestatore in or-dine al mancato superamento, anche con altri com-mittenti, del limite di 5.000 euro nell’anno solare; 2. l’ulteriore limite di 2.000 euro nel corso dell’anno solare percepibili da ciascun prestatore qualora il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista, non si applica alle imprese agricole (per le quali l’unico limite da rispettare è quello di 5.000 euro annui);

3. le imprese agricole con volume di affari superiore a 7.000 euro annui, possono avvalersi di prestazioni occasionali accessorie rese da pensionati e da stu-

denti con meno di 25 anni di età (e, quindi, non più da casalinghe) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;

4. i produttori agricoli con volume di affari non su-periore a 7.000 euro annui, possono invece avvalersi di prestazioni occasionali accessorie rese da qua-lunque soggetto (purché non iscritto l’anno prece-dente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) per lo svolgimento di qualunque attività agricola (anche di carattere non stagionale);

5. il compenso legato a prestazioni di carattere acces-sorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio; il compenso è invece computato ai fini della determinazione del reddito minimo necessario per il rilascio o il rinnovo del per-messo di soggiorno da parte di prestatori di lavoro stranieri;

6. il valore del voucher (attualmente fissato in 10 euro) diviene orario e non può quindi essere utiliz-zato per remunerare prestazioni di durata superiore ad un ora; in altre parole si passa da un sistema in cui la determinazione dei voucher erogabili a fronte di una determinata prestazione accessoria era rimesso alla libera negoziazione delle parti (committente e prestatore) ad un sistema in cui il compenso da ero-gare è commisurato alla durata della prestazione e non può essere inferiore ad un voucher per ciascuna ora di attività (nulla esclude invece che il compenso orario può essere superiore a tale limite); per il ri-spetto di tale previsione gli organi di vigilanza do-vranno accertare la durata della prestazione resa; 7. i nuovi voucher – e cioè quelli acquistati dopo l’entrata in vigore della Legge 92/2012 – debbono es-sere datati e numerati progressivamente. Al riguardo il Ministero chiarisce che l’utilizzo del buono debba avvenire entro 30 giorni dalla data di acquisto; 8. i voucher acquistati prima del 18 luglio 2012 pos-sono essere utilizzati entro il 31 maggio 2013 se-condo le regole previgenti, anche in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio; 9. il superamento dei limiti ai compensi sopra indi-cati (5.000 euro annui) e l’utilizzo di buoni “scaduti” (ovvero utilizzati dopo i 30 giorni dal loro acquisto) comporteranno la riconduzione del rapporto occa-sionale alla forma comune di rapporto di lavoro, ov-vero al lavoro dipendente.

Gli impiegati degli Uffici Zona di Confagricoltura addetti al servizio paghe sono a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti.

Lavoro occasionale accessorio (voucher)

Modifiche introdotte dalla riforma Fornero

Pagine a cura di Mario Rendina

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