Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) della misura 13 «Indennitą a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)»

05/05/2016

Bando PSR 2014-2020 - Misura 13

BENEFICIARI (Chi può presentare la domanda)
Gli agricoltori attivi che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone classificate montane della Regione Piemonte. Il beneficiario deve garantire la presenza di titoli di conduzione delle particelle catastali indicate in domanda validi per l’intero periodo di impegno, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda. Gli agricoltori attivi, anche se pensionati, devono avere l’iscrizione all’INPS come CD, IAP, coloni o mezzadri ed essere in possesso della Partita IVA attiva in campo agricolo (cod. ATECO 01) ed avere la dichiarazione annuale IVA dell’anno precedente.
CRITERI DI SELEZIONE
Non sono previsti criteri di selezione.
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.
FORMA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo consiste in un premio annuo per ettaro di superficie agricola aziendale ricadente in zona montana calcolato in base alla gravità del vincolo permanente (o classi di svantaggio),in funzione della combinazione dei fattori “altitudine” e “pendenza dei versanti” e dei seguenti sistemi agricoli che rappresentano i “gruppi di colture” praticate a livello aziendale:
- sistemi agricoli a coltivazioni legnose;
- sistemi agricoli a seminativi;
- sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti.
Inoltre, in applicazione dell’art. 31, par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli importi delle indennità saranno decrescenti al di sopra di una superficie agricola di 20 ettari, abbattendo il premio all’aumentare della superficie utilizzata.
Il premio riservato al “Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti” potrà subirà un’ulteriore riduzione esclusivamente a carico delle superfici condotte da aziende non stanziali in zone montane della Regione Piemonte che, per l’attività di pascolamento, effettuano la movimentazione dei capi di bestiame di proprietà da zone di pianura e/o collina verso superfici a pascolo ricadenti in zona montana. L’entità del premio per pascoli e prati permanenti alle aziende non stanziali sarà ridotta al 40% del premio.
Le aziende dovranno dichiarare in sede di presentazione della domanda l’essere o meno stanziali in zona montana e quelle con bestiame dovranno dimostrare la stanzialità o la non stanzialità attraverso la documentazione prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria (il Modello 7) o da eventuale altra documentazione equivalente.
Il carico minimo di animali all’ettaro che le aziende aderenti alla Misura 13 devono rispettare per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo è quello indicato dalla DGR 13-3197, ovvero 0.07 UBA/ettaro/anno ad altitudini superiori a 1000 metri sul livello del mare. Nel caso in cui l’azienda disponga anche di pascoli ad altitudini inferiori, questo limite è applicabile se la superficie sopra i 1000 metri rappresenti oltre il 50% del totale delle superfici a pascolo. Il periodo minimo di pascolamento è previsto in 60 giorni in uno o più turni annuali.
Il carico minimo al di sotto dei 1000 metri di altitudine è di 0.2 UBA/ettaro/anno, naturalmente sempre per pascoli in zona montana.