Direttiva nitrati

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2016 è entrata in vigore la nuova regolamentazione nazionale riguardante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”.
Questo nuovo decreto si è reso necessario per escludere dalla normativa sui rifiuti il digestato prodotto dagli impianti di biogas, anche se a certe condizioni e con alcune limitazioni.
Finalmente, dopo anni di richieste e di sacrifici – e azioni legali a carico dei gestori degli impianti di digestione anaerobica - il digestato è stato classificato sottoprodotto e come tale destinato all’utilizzo agronomico con regole analoghe, anche se con alcune distinzioni, a quelle degli effluenti zootecnici.
La classificazione del digestato come “sottoprodotto” (digestato agro-zootecnico o digestato agro-industriale) si acquisisce mediante la dimostrazione della gestione dell’impianto, dei materiali in ingresso al digestore, e viene riconosciuta dalla pubblica amministrazione operante a carattere provinciale.
La nuova normativa valorizza in modo particolare il digestato proveniente da impianti alimentati con effluenti zootecnici (letami e/o liquami) qualora quotidianamente immessi alla digestione per più del 50% (in peso). In questo caso il digestato è considerato alla stessa stregua degli effluenti zootecnici e deve seguire le stesse regole per l’utilizzo agronomico. In questi casi, il vincolo legato al rispetto del limite di apporto azotato all’ettaro all’anno di 170 kg nelle Zona Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), elevato a 340 nelle Zone Ordinarie (ZO) deve essere riferito all’effettivo azoto proveniente da effluenti zootecnici contenuto nel digestato.
La normativa nazionale è stata recepita a livello regionale dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2016, n. 2/R. che integra il precedente Regolamento 10/R/2012 introducendo, appunto, le norme di gestione e utilizzazione agronomica del digestato classificato “assimilato ai reflui zootecnici” e dio quello classificato “sottoprodotto”.
Qui di seguito la nuova regolamentazione regionale verrà sempre definita con Regolamento 10/R; come la precedente, si applica sia alle ZVN sia alle ZO.
In breve sui riassumono i principali obblighi amministrativi previsti dal regolamento, posto che gli obblighi legati al dimensionamento delle strutture di stoccaggio sono rimasti invariati rispetto alla precedenti versione della norma.

La comunicazione (art. 3) La Comunicazione 10/R è obbligatoria per tutte le aziende ricadenti in ZVN che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 1.000 kg; è altresì obbligatoria per le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 3.000 kg.
In pratica, i produttori di digestato devono presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico a prescindere da quanto azoto zootecnico sia introdotto nel digestore.
Le aziende acquirenti di digestato sottoprodotto sono tenute alla presentazione della Comunicazione di utilizzo agronomico in base alla quantità totale di azoto zootecnico distribuito, secondo i parametri sopra esposti.
La comunicazione, in quanto parte integrante del fascicolo aziendale, deve essere compilata dal nostro servizio tecnico utilizzando la procedura informatica on line della Regione Piemonte; deve essere annualmente aggiornata. L’aggiornamento in caso di modifiche rispetto all’anno precedente deve essere presentato almeno in anticipo di 20 giorni dalla prima distribuzione di letame e/o liquame e/o digestato. L’aggiornamento è obbligatorio anche quando, durante l’anno, si verifichino mutazioni dei terreni sui quali si effettua l’utilizzo agronomico: anche in questo caso occorre rispettare il termine di 20 giorni prima dell’utilizzo sulle nuove superfici.
La distribuzione su terreni non compresi nella Comunicazione è considerata come distribuzione di rifiuti.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (art. 4) Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione agronomica:
a) nella forma completa (PUA), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici o da digestato superiore a 6.000 chilogrammi;
b) nella forma semplificata (PUAS), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici o da digestato superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi.
Gli obblighi si applicano, con riferimento alla quantità di effluente utilizzato, anche alle aziende che svolgono singole fasi di utilizzazione agronomica.
Il PUA/PUAs ha validità di 5 anni; purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a) aumento superiore al 25 per cento della quantità di azoto zootecnico gestito;
b) aumento superiore al 25 per cento del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione);
c) riduzione superiore al 25 per cento della superficie oggetto della distribuzione.
Nelle ZO il PUA è obbligatorio soltanto per gli allevamenti intensivi, tenuti alla presentazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e per gli allevamenti bovini per più di 500 UBA (Unità bovino adulto); in queste aree non è previsto il piano in forma semplificata.
Gli impianti di biogas che effettuano l’utilizzazione agronomica del digestato sottoprodotto sui terreni condotti o ricevuti in asservimento sono tenuti annualmente alla presentazione del PUA; sono esonerati da questo obbligo qualora ad altre aziende l’intera produzione di digestato sottoprodotto.
Analogamente alla regola vigente per la presentazione della Comunicazione 10/R, le aziende acquirenti di digestato sottoprodotto sono tenute alla presentazione del Piani di Utilizzazione Agronomico in base alla quantità totale di azoto zootecnico distribuito.

Periodi di divieto di spandimento (Art. 25)
La nuova normativa stabilisce periodi di divieto di spandimento.
Nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola:
Per i materiali palabili, tra cui i letami e materiali assimilati (quali le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli; le deiezioni avicunicole anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali, svolti all’interno o all’esterno dei ricoveri; le frazioni palabili risultanti dal trattamento dei reflui zootecnici; i digestati palabili assimilati ai reflui zootecnici ai sensi della DGR 64-10874 del 2009), i fertilizzanti azotati di sintesi e gli ammendanti organici è in vigore un divieto di 90 giorni dal 15 novembre al 15 febbraio; questo divieto può essere ridotto dal 15 dicembre al 15 gennaio in caso di utilizzazione sui prati di letame con contenuto di sostanza secca superiore al 20% o di compost con contenuto azotato nella sostanza secca inferiore al 2.5% (con al massimo 15% di azoto ammoniacale); per la pollina essiccata (con tenore di sostanza secca superiore al 65%) il divieto è dal 1 novembre fino al 28 febbraio dell’anno successivo.
Per i materiali non palabili in divieto è maggiormente articolato:
- per i liquami, i materiali assimilati ai liquami (liquidi di sgrondo dei materiali palabili e dei foraggi insilati; deiezioni avicunicole non mescolate a lettiera; frazioni non palabili risultanti dal trattamento dei reflui zootecnici; digestati non palabili assimilati ai reflui zootecnici ai sensi della DGR 64-10874 del 2009; acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico), per le acque reflue - distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata è definito un divieto di 90 giorni; dal 1 dicembre al 31 gennaio successivo (60 giorni) vige un divieto assoluto; altri 30 giorni, anche non continuativi, vengono individuati nei mesi di novembre e febbraio, correlati all’andamento meteorologico, alla qualità dell’aria e al grado di saturazione idrica dei suoli, secondo le modalità operative che saranno definite della Direzione Agricoltura con la Direzione Ambiente
- per gli stessi effluenti di cui al punto precedente se distribuiti su suolo nudo il divieto dura 120 giorni e va dal 1 novembre al 28 febbraio dell’anno successivo
- per il digestato classificato sottoprodotto vige un divieto fisso allo spandimento tra i 1 novembre e il 28 febbraio


Questi divieti valgono per le distribuzioni nelle Zone Vulnerabili (ZVN); nelle Zone Ordinarie non è previsto nessun divieto per i materiali palabili (letami e assimilati), mentre per i materiali non palabili e assimilati vige il divieto assoluto dal 1 dicembre al 31 gennaio.

Inoltre conviene ricordare i divieti generali, validi anche durante la stagione in cui le distribuzione è ammessa, focalizzando l’attenzione sui principi generali, rimandando agli articoli 7 e 8 validi nelle ZO, e agli articoli 22 e 23 validi nelle ZVN:
• sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.
• sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola
• nei boschi;
• entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
• entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;
• sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
• nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
• in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
I materiali palabili sono inoltre vietati sui terreni con pendenze superiori al 10 per cento; tale valore può essere incrementato fino al 15 per cento qualora esista una copertura vegetale e siano adottate appropriate tecniche di conservazione del suolo o, nel caso degli arativi, l’incorporazione del materiale palabile entro 24 ore dalla distribuzione.
La distribuzione dei materiali non palabili (liquami ecc.) è sempre vietata
• in prossimita' di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
o 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
o 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
• in prossimita' di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
o 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea Ain pressione;
o 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo immediato interramento;
• nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
• in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
• su terreni con pendenza media, riferita ad un’area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento. Tale limite può essere incrementato fino al 15 per cento qualora siano adottate le migliori tecniche di distribuzione disponibili quali, in assenza di coltura, l’iniezione diretta nel suolo oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 2 ore e, in presenza di coltura, l’iniezione diretta, se tecnicamente possibile, oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione. L’applicazione del liquame su pendenze superiori al 10 per cento è in ogni caso vietata quando sono previste piogge più che deboli entro i successivi 3 giorni.

Nelle zone svantaggiate sono in vigore norma che stemperano la severità dei divieti nei terreni in pendenza, come previsto dal comma 3 bis dell’articolo 23

Dal 1° novembre in ZVN riparte il bollettino per lo spandimento dei liquami zootecnici

Anche quest'anno nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) la gestione degli spandimento in campo dei liquami zootecnici nella stagione autunnale-invernale viene condotta sulla base di bollettini agro-meteo, emessi ogni lunedì e giovedì sulle pagine web regionali.

Il bollettino, che permette alle aziende di una buona flessibilità gestionale nel rispetto dei suoli e delle risorse idriche, opera nei mesi di novembre e febbraio, ed è valido per i soli liquami zootecnici e i materiali assimilati come definiti dal Regolamento regionale 10/R/2007 (tra cui i digestati classificati reflui), quando sono distribuiti sui terreni con coltura in atto oppure sui residui colturali; la valutazione della possibilità o meno di distribuire viene svolta due volte la settimana dagli uffici regionali per grandi macroaree, sulla base delle caratteristiche dei suoli, del grado di saturazione idrica raggiunto e delle previsioni meteo. Il bollettino non è valido per il digestato classificato sottoprodotto, per il quale vige un divieto fisso allo spandimento tra i 1 novembre e il 28 febbraio. Sull'intero territorio regionale è in ogni caso vietato l'utilizzo agronomico di qualsiasi matrice non palabile nel periodo dal 1 dicembre al 31 gennaio.

Il bollettino segnala inoltre se in uno o più Comuni siano attivi i vincoli del Protocollo Antismog, che in caso di ripetuti superamenti dei valori di polveri sottili prescrive tra l'altro anche un divieto allo spandimento in campo delle matrici organiche non palabili (attività che generando perdite di ammoniaca è tra le fonti di PM10). Si ricorda che, anche con semaforo antismog attivato, è sempre possibile procedere alle distribuzioni in campo qualora si utilizzino macchine interratrici o, sulle superfici inerbite, distributori rasoterra in bande; queste tipologie di attrezzature sono oggetto di cofinanziamento nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (operazione 4.1.3, di cui proprio a novembre si apre il terzo bando).

Le citate pagine web si trovano ai seguenti links:

- I bollettini:
http://www.3acloud.it:8000/pan/files.html?grp=SPANDIMENTO_REFLUI

- Il protocollo antismog:
https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/


DISPOSIZIONI NAZIONALI


DEROGA PER L'ITALIA

La Commissione Europea ha concesso la proroga alla deroga per incrementare l'uso degli effluenti zootecnici in Piemonte, secondo precise disposizioni.

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