L'Aratro n. 8 Settembre 2017 - page 7

SETTEMBRE 2017
7
CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Cambia il sistema di pagamento
per i datori di lavoro
C
on il messaggio n. 3284 dell’11 agosto 2017 l’INPS ha reso noto
che, a decorrere dalla prossima scadenza di pagamento dei contri-
buti agricoli unificati (16 settembre 2017), i datori di lavoro agri-
colo non si vedranno più recapitare al proprio domicilio la lettera conte-
nente tutti i dati per il pagamento dei contributi dovuti, ma dovranno repe-
rire tali dati nel proprio “Cassetto previdenziale aziende agricole”, diret-
tamente o attraverso gli intermediari abilitati (tra i quali Confagricoltura).
Si tratta di una novità che modifica radicalmente il sistema di comunica-
zione relativo al pagamento dei contributi agricoli unificati (allineandosi
a quello già in uso per i lavoratori autonomi CD e IAP dal 2016), che, a
nostro avviso, avrebbe meritato tempi e modalità di comunicazione di-
versi e soprattutto con un preavviso più ampio.
Confagricoltura ha formalmente rappresentato all’Istituto la contrarietà e
la preoccupazione per l’iniziativa assunta unilateralmente, senza un con-
gruo periodo di preavviso e senza alcuna informativa preliminare.
Resta il fatto che a partire dal 1° trimestre 2017 saranno disponibili nel
Cassetto Previdenziale Aziende Agricole le lettere contenenti i dati per la
compilazione degli F24 utili al pagamento dei contributi dovuti dai datori
di lavoro agricoli. Pertanto, le comunicazioni di cui sopra non saranno
più inviate, con modalità cartacea, all’indirizzo delle aziende interessate.
Resta invariata, accedendo al citato Cassetto, la modalità di stampa del
modello precompilato F24 sino alla data di scadenza del pagamento.
Pertanto, gli addetti al servizio paghe di Confagricoltura,
nelle rispettive Zone, sono a disposizione degli associati inte-
ressati.
M. Rendina
C
on l’approvazione in via de-
finitiva del Decreto Mille-
proroghe (DL 244/2016),
diventa “semestrale“, per il primo
anno di applicazione (2017), il
nuovo obbligo di trasmissione te-
lematica dei dati delle fatture
emesse e ricevute.
L’adempimento dovrà essere as-
solto,
entro il 28 settembre 2017
,
per il primo semestre, ed
entro il
mese di febbraio 2018
, per il se-
condo semestre.
Come noto, a decorrere dall’anno
d’imposta 2017, è passato da an-
nuale a “trimestrale” l’obbligo di
trasmissione in via telematica al-
l’Agenzia delle Entrate dei dati ri-
guardanti:
tutte le fatture emesse nel trime-
stre di riferimento, incluse le note
di variazione;
• le fatture ricevute/registrate, in-
cluse le note di variazione e le bol-
lette doganali.
Sul piano operativo ed a regime i
dati vanno inviati in forma “ana-
litica” ed entro l’ultimo giorno
del 2° mese successivo ad ogni
trimestre.
Per il “primo anno” di applica-
zione dell’adempimento, il legisla-
tore aveva stabilito che la comuni-
cazione era da inviare unitaria-
mente per i primi 2 trimestri.
A tale obbligo devono adempiere
anche gli agricoltori esonerati,
non operanti prevalentemente in
terreni montani, i quali dovranno
comunicare i dati delle autofatture
di vendita e fatture ricevute.
Entro la stessa data scade inoltre
l’adempimento relativo alla comu-
nicazione dei dati della liquida-
zione periodica IVA relativa al 2°
trimestre 2017.
Si ricorda che sono
esonerati
da
tale adempimento i soggetti pas-
sivi IVA non tenuti:
alla presentazione della dichia-
razione annuale IVA
all’effettuazione delle liquida-
zioni periodiche (ad esempio, mi-
nimi / forfetari), sempreché, nel
corso dell’anno, non vengano
meno le condizioni di esonero (in
tal caso, si ritiene che l’obbligo de-
corra solo da tale momento o, se
retroattivo, non si applichi alcuna
sanzione).
I nostri uffici sono a disposi-
zione per qualsiasi informazione
e chiarimento in merito.
Marco Ottone
Gli agricoltori esonerati IVA
“montani” non hanno l’obbligo
dell’invio delle fatture
C
on la risoluzione n. 105/E l’Agenzia delle Entrate ha for-
nito chiarimenti in merito all’esclusione dall’obbligo di
trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di
quelle ricevute e registrate, previsto dall’art. 21 del DL n. 78/2010
per gli agricoltori esonerati.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che l’esonero dall’adempi-
mento è valido solo per i suddetti soggetti che svolgono l’attività
agricola in terreni ubicati, in misura maggiore al 50%, nelle zone
montane di cui all’art. 9 del DPR n. 601/1973.
Pertanto, non sono tenuti a comunicare i dati delle fatture emesse
e ricevute i soggetti operanti sui terreni:
• situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri (o rappre-
sentati in particelle catastali che si trovano anche solo in parte a
questa altitudine);
• compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla
commissione censuaria centrale;
• facenti parte di comprensori di bonifica montana.
In relazione alla locuzione “
situati nelle zone montane di cui all’ar-
ticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973
”, è
stato chiarito che si è voluto fare riferimento al luogo in cui sono
ubicati i fondi sui quali viene svolta l’attività agricola, anziché a
quello in cui l’agricoltore ha il domicilio fiscale.
Per gli altri produttori agricoli esonerati resta fermo l’obbligo
dell’invio dei dati relativi alle autofatture emesse dai cessionari.
M.Ottone
Il 28 settembre scade l’invio
del nuovo Spesometro semestrale
aratro N 08-2017.qxp_Layout 1 05/09/17 12:39 Pagina 7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook