L'Aratro n. 9 Ottobre 2017 - page 8

OTTOBRE 2017
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I
l criterio della prevalenza, nell’ambito dell’attività di trasformazione di prodotti
agricoli, va calcolato sulla base della quantità e non della qualità dei prodotti
trasformati. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18071
del 21 luglio 2017. Con tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno consolidato
il proprio orientamento, dando continuità ad un filone giurisprudenziale ormai
consolidato ed allineato ai principi promanati dall’Agenzia delle Entrate con le
fondamentali circolari 44/E del 2002 e del 2004.
La controversia riguardava un viticoltore, il quale, per aumentare la propria pro-
duzione vinicola, acquistava anche uva da terzi; l’Agenzia delle Entrate emet-
teva avviso di accertamento nei confronti del produttore contestando il fatto che
lo stesso aveva acquistato uva da terzi in quantità superiore a quella prodotta di-
rettamente, violando così il principio di prevalenza necessario per poter ricon-
durre i proventi dell’attività di vinificazione all’interno del reddito agrario.
L’agricoltore sosteneva però che le uve acquistate, pur essendo quantitativamente
superiori, avevano un valore significativamente inferiore alle uve prodotte nel-
l’ambito dell’attività di coltivazione del fondo ed utilizzate nel processo di trasfor-
mazione. Sulla base di ciò, quindi, doveva ritenersi rispettato anche il criterio
della prevalenza. La Suprema Corte si è pronunciata affermando che l’attività
svolta dal contribuente non può rientrare nel reddito agrario, in quanto inidonea
ad integrare il requisito della prevalenza.
La conseguenza è che il valore economico dei prodotti trasformati non è rileva-
vante ai fini della determinazione della prevalenza per beni tra loro omogenei,
mentre il criterio da prendere in considerazione è solamente quello della quantità.
Concludendo, si può affermare che la Cassazione ribadisce ulteriormente quanto
espresso nelle citate circolari 44/E del 2002 e del 2004, le quali affermano che
se i prodotti appartengono alla stessa specie, essi sono da paragonare utiliz-
zando i criteri quantitativi, mentre se i prodotti appartengono a specie diverse,
essi sono da confrontare utilizzando il criterio del valore.
Marco Ottone
Nuovo rivenditore
di zona
C
on la circolare n. 93 del
30 maggio 2017, l’INPS
ha avviato nuove metodo-
logie di controllo “preventivo”
per il contrasto dell’instaura-
zione di rapporti di lavoro simu-
lati finalizzati alla fruizione di
prestazioni previdenziali inde-
bite.
Con il piano operativo denomi-
nato “FROZEN”, infatti, viene in-
trodotto un approccio metodo-
logico preordinato a limitare
l’insorgere di condizioni che
possono determinare situazioni
di irregolarità o frodi, attraverso
l’analisi sistematica delle infor-
mazioni trasmesse dalle aziende
con le dichiarazioni contributive
e di quelle disponibili nelle
banche dati delle altre pubbliche
amministrazioni. Questa meto-
dologia di controllo si affianca a
quella più tradizionale consi-
stente in forme di controllo “ex
post” svolte nel corso dell’eroga-
zione dei trattamenti previden-
ziali e finalizzata a rilevare even-
tuali anomalie desumibili al-
l’atto di liquidazione delle pre-
stazioni.
Con i nuovi applicativi di con-
trollo, le denunce individuali
vengono analizzate mensilmente
sulla base di un sistema integrato
di indicatori, intercettando
quelle che presentano profili di
rischio e supportando i succes-
sivi accertamenti da parte delle
strutture territoriali dell’istituto.
Dal momento che l’intero pro-
cesso di controllo viene svolto
prima che i dati finiscano nelle
singole posizioni assicurative, i
periodi sottoposti a verifica non
vengono resi disponibili per il ri-
conoscimento delle prestazioni
fino all’esito finale.
L’attivazione di queste nuove
metodologie di controllo è fina-
lizzata ad accrescere l’efficacia
delle attività di contrasto dei fe-
nomeni di illegalità e irregola-
rità, fenomeni che arrecano
danni alle aziende e agli interme-
diari previdenziali che impron-
tano il loro comportamento al ri-
spetto dei canoni normativi e
che rappresentano la grandis-
sima parte del mondo del lavoro
del Paese.
Nel corso della prima fase l’atti-
vità di controllo descritta ri-
guarderà i datori di lavoro che
utilizzano il flusso UniEmens e
sarà successivamente estesa alle
altre tipologie, con particolare
riguardo alle aziende agricole,
ai committenti di assicurati
iscritti alla gestione separata e
ai datori di lavoro domestico.
Pertanto, alla luce anche delle ul-
time stringenti disposizioni
(Legge sul Caporalato) che
hanno inasprito decisamente le
sanzioni a carico del datore di la-
voro, si raccomanda sia all’atto
dell’instaurazione del rapporto
di lavoro sia durante tutta la ge-
stione dello stesso la massima at-
tenzione.
Mario Rendina
Lavoro accessorio e
responsabilità solidale negli appalti
I
l Governo è intervenuto abrogando il lavoro accessorio (D.L. 25
del 17 marzo 2017 – G.U. 64 del 17 marzo 2017) e modificando
la normativa in tema di responsabilità solidale negli appalti.
I voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 (data di entrata in vi-
gore del Decreto Legge) potranno essere utilizzati entro il 31 di-
cembre 2017 nel rispetto della normativa previgente ora abrogata.
Inoltre, in tema di responsabilità solidale negli appalti (e nei subap-
palti) è stata ripristinata la disciplina inizialmente introdotta dalla
Legge Biagi con conseguente ampliamento della stessa.
Pertanto le aziende agricole appaltanti, al pari delle altre,
“in caso di
ricorso ad appalto di opere o di servizi, sono obbligate in solido con l’appal-
tatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di
due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i tratta-
menti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per
le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
ll committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assol-
vere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare
l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali
”.
M.R.
Il piano operativo FROZEN
Contrasto ai rapporti di lavoro simulati
Per le attività connesse vale sempre
la prevalenza in termini di “quantità”
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