L'Aratro n. 9 Ottobre 2017 - page 9

D
a qualche tempo, stiamo re-
gistrando un incremento, se
pur lieve, di contratti atipici
per: colture stagionali, colture inter-
calari, di vendita di erba in campo,
di compartecipazione per singole
colture stagionali.
Ripetutamente, in questi contratti,
riscontriamo una certa mancanza
di conoscenza delle norme che re-
golano la materia. Questo ci preoc-
cupa molto, perché in caso di insor-
genza di contenzioso tra le parti,
questi contratti, così erroneamente
formulati, verrebbero sottoposti
alla disciplina degli affitti e vale a
dire rientranti nella norma della
Legge 203/82, con tutto quello che
ne consegue in termini di durata, di
canone, di migliorie, ecc… Il com-
pito dei sindacati di categoria, tra i
molteplici altri, è anche quello di
evitare e, se possibile, prevedere
contenzioso tra le parti, attraverso
l’informazione.
Ormai è più che noto che i contratti
agrari sono regolati dalla Legge 03
maggio 82 n. 203; tuttavia alcuni
contratti relativi a colture cosid-
dette stagionali e/o intercalari, e co-
munque di breve durata, esulano
da tale legge.
È altrettanto noto che la Legge
203/82 prevede una durata minima
di 15 anni; questa cogente e talvolta
impeditiva durata, unitamente ad
altre, con la previsione dell’art. 45
della medesima legge, possono es-
sere derogate con la fattiva e con-
creta partecipazione e assistenza dei
rappresentanti delle associazioni di
categoria mediante la sottoscrizione
di specifici contratti/convenzioni.
I contratti di concessione per le col-
tivazioni stagionali, quelle interca-
lari, quelli per la vendita di erba e
quelli di compartecipazione per
singole culture stagionali, di durata
inferiore ad un anno, non sono
soggetti alle disposizioni della
Legge n. 203/82.
La giurisprudenza più volte ha chia-
rito e definito quali sono questi
contratti e cosa li differenzia, preci-
sando che:
• le coltivazioni stagionali sono
quelle che si concretizzano in un li-
mitato periodo dell’anno e che il re-
stante periodo il terreno è utilizzato
dal concedente per le colture princi-
pali;
• le coltivazioni intercalari sono
quelle che si realizzano nella breve
pausa tra i periodi di due colture
principali;
• i contratti per la vendita di erba
in campo (o in piedi), devono es-
sere di durata inferiore ad un anno
e le erbe non devono essere pro-
dotte su terreni destinati a pascolo
permanente, bensì su terreni sui
quali si pratica effettivamente una
rotazione agraria;
• le coltivazioni messe in atto at-
traverso contratti di compartecipa-
zione relativi a singole colture sta-
gionali si realizzano con la forma-
zione di un’azienda comune, con
l’organizzazione, anche minima,
dei fattori della produzione e l’ap-
porto del coltivatore non deve limi-
tarsi al solo lavoro.
In pratica queste coltivazioni brevi
permettono di concedere ad altri i
terreni, limitatamente per il tempo
intercorrente tra la fine di una coltura
principale e l’inizio dell’altra, pure
principale, che deve sempre essere in-
tesa come concessione precaria. Il le-
gislatore ha previsto tutto ciò, pro-
prio con la previsione dell’art. 56
della Legge 203/82, il cui dettato non
rientra e non è regolato dalla disci-
plina dell’affitto (Legge 203/82).
In conclusione, mentre da un lato si
è voluto precisare che questo tipo di
contratti sfuggono e non sono rego-
lati dalla legge sugli affitti (legge
203/82), così come prevede il citato
art. 56, dall’altro si è voluto preci-
sare anche che questi tipi di con-
tratti vanno sempre fatti nella
forma scritta tenendo ben presente
i limiti e le condizioni sopra
esposti, questo proprio al fine di
non essere sottoposti alla disciplina
della legge sugli affitti.
Pertanto si consiglia agli associati,
comunque e sempre, di rivolgersi
ai nostri uffici, prima della sotto-
scrizione di un qualsiasi contratto
di natura agraria che viene loro
sottoposto, per ricevere tutte le in-
dicazioni e la consulenza neces-
saria.
San Martino si avvicina
È tempo di rinnovo dei contratti di affitto
C
on l’avvicinarsi della fine dell’annata agraria (10 novembre), molti
contratti di affitto di fondi rustici in scadenza dovranno essere rin-
novati. È noto, già da qualche decennio, che la materia dei contratti
di affitto di fondi rustici è regolata dalla Legge n. 203 del 03 maggio 1982,
meglio conosciuta come legge sui patti agrari.
Tale legge prevede agli articoli 1 e 22 una durata minima del contratto di
15 anni; tuttavia tale durata, così come altre disposizioni contenute nella
medesima legge, possono essere derogate, con l’assistenza e la fattiva col-
laborazione dei sindacati di categoria attraverso la sottoscrizione, di con-
venzioni/contratti ai sensi dell’art. 45 della citata Legge 203/82.
Era già stata data notizia più volte sull’organo di stampa di Confagricol-
tura, L’Aratro, che oltre due anni orsono, sotto la spinta propositiva pro-
prio di Confagricoltura Alessandria, era stato costituito il
Sindacato Pro-
vinciale dei Proprietari con Beni Affittati di Alessandria, aderente alla
Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria.
Tale nuovo sindacato è riconosciuto dalla Federazione Nazionale della
Proprietà Fondiaria quale unico abilitato, a tutti gli effetti, a rendere l’assi-
stenza, la rappresentanza e la firma nella formulazione dei contratti agrari
sottoscritti in deroga alla legge ai sensi dell’art. 45 e questo nei confronti
di tutti i sindacati che rappresentano gli affittuari conduttori, anche quelli
di emanazione Coldiretti e CIA.
Questo sindacato dei proprietari concedenti, regolarmente costituito con
atto pubblico, ha eletto nel proprio seno gli organi direttivi e quale presi-
dente pro tempore in carica
Massimo Arlotta Tarino.
È stato pure desi-
gnato il segretario delegato nella persona di
Pio Rendina
, preposto a ren-
dere tutta l’assistenza necessaria per la preparazione dei contratti, l’assi-
stenza e la consulenza relativa.
Pertanto i proprietari concedenti che si trovino nella situazione di
dover rinnovare e/o stipulare ex novo i contratti di affitto, possono ri-
volgersi al Segretario del sindacato, reperibile ai seguenti contatti:
0131 43151/2 e-mail:
Contratti atipici di coltivazione
Pagina a cura di
Mario Rendina
OTTOBRE 2017
9
Il 9 luglio è nato a Pavia
EDO-
ARDO CANEVARI
, figlio di
Claudia Torre e Luca.
Ai neo genitori, al nonno
Carlo Torre (associato “sto-
rico” dell’Ufficio Zona di Ca-
steggio - PV) e ai parenti tutti
le più vive felicitazioni dal-
l'Ufficio Zona di Tortona,
dalla Redazione de L’Aratro e
da Confagricoltura Alessan-
dria.
Culla
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